Conto Termico 2.0

Il Conto Termico 2.0, entrato in vigore il 31 Maggio 2016, è un meccanismo di incentivazione volto a promuovere due tipologie di interventi migliorativi, uno relativo all'efficienza energetica di edifici già esistenti, l’altro relativo alla produzione di energia termica a partire da fonti rinnovabili. La direttiva è stata rinnovata rispetto a quella introdotta dal D.M. 16/02/2016: riconosce un incentivo per la sostituzione totale dell'impianto di climatizzazione con uno di potenza termica equivalente utilizzante pompe di calore elettriche essendo tecnologie rinnovabili in grado di fornire energia termica per la climatizzazione invernale. Il valore dell'incentivo è funzione delle prestazioni della nuova pompa di calore.

CHI ACCEDE ALL'AGEVOLAZIONE

Due sono le tipologie di soggetti interessati, per le quali sono presenti canali di richiesta adeguati:

  • Soggetti privati: l’unica possibilità di accesso all'incentivo è di tipo diretto. Il soggetto deve presentare la richiesta al GSE: per rendere la procedura più fluida, la domanda va sottoposta entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
  • Amministrazioni pubbliche: possono accedere all'incentivazione in modo diretto, presentando la medesima domanda valida per i soggetti privati, oppure su prenotazione, mediante una domanda presente su portale GSE.

INTERVENTI INCENTIVABILI

Premettendo che i lavori per cui è possibile usufruire dell’incentivo riguardano gli edifici esistenti già dotati di impianti di climatizzazione, anche in questo caso si possono distinguere due categorie d’intervento:

  • Interventi di incremento dell’efficienza energetica.
  • Interventi di piccole dimensioni relativi a impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: fanno parte di questa categoria, ad esempio, le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore o la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

La distribuzione è adeguata in base alla cifra da elargire: se l’incentivo è inferiore a 5.000 €, l’ammontare è ceduto in un'unica rata, altrimenti si predispone un sistema di rateazione diluito tra 2 e 5 anni. In base al principio di cumulabilità, comunque, l'incentivo è indipendente dal costo dell’intervento e non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

FAQ

  • Domanda: Nel caso di sostituzione con pompa di calore di un sistema di climatizzazione basato su caldaia, è possibile mantenere la vecchia caldaia utilizzandola (previo adeguate modifiche dell'impianto) esclusivamente come generatore di acqua calda sanitaria?
    Risposta: No, ti informiamo che è necessario sostituire l'impianto di climatizzazione esistente. L'effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato, ai sensi dell'art. 6, comma 7 lettera l del D.M. 16 febbraio 2016, mediante presentazione del certificato del corretto smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento. In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore professionale.
  • Domanda: La dichiarazione deve essere fatta da un termo tecnico?
    Risposta: Volendo comunque presentare domanda, la conformità complessiva dell’intervento alla normativa Conto Termico (per potenza superiore ai 35 kW) deve essere asseverata da un tecnico abilitato ovvero da un tecnico (ingegnere o perito industriale) iscritto al proprio albo o collegio professionale. In generale comunque una dichiarazione su aspetti tecnici è opportuno che sia sempre sottoscritta da un tecnico abilitato.